A
quale tassazione è soggetta una società a Malta?
Malta è stato membro dell'UE dal Maggio
2004 e pertanto il sistema fiscale societario maltese è conforme alle norme europee.
Questo rende le società maltesi un ottimo strumento per il commercio
internazionale, investimenti e servizi finanziari. Malta di gran lunga offre un
sistema vantaggioso per le imprese (onshore
poichè all’interno della UE) e gli investimenti europei e initernazionali,
fornendo una solida base di pianificazione internazionale per la
internazionalizzazione delle imprese registrate Malta e, dunque, per i suoi
azionisti.
Prima del Gennaio 2007, il
diritto maltese ha permesso la formazione di International Trading Companies
(ITC) e International Holding Companies che limitava i vantaggi fiscali delle imprese
maltesi solo se facenti capo agli azionisti non residenti. Tuttavia la
legislazione Maltese relativa all’imposta societaria sul reddito è stata
immediatamente aggiornata per rimuovere la discriminazione tra azionisti locali
e non residenti e tali modifiche legislative a sua volta approvate dalla
Commissione Europea.
A partire, dunque, dal 2007, le
società maltesi, società onshore che usufruiscono della possibilità di pagare
le proprie imposte globali a Malta alla normale aliquota d’imposta societaria
del 35% degli utili (Corporate Tax), usufruiscono
inoltre di significativi rimborsi d'imposta in base al regime fiscale di
imputazione a prescindere dalla residenza dei soci. Il sistema di rimborso
fiscale delle società maltesi è conosciuto come “6/7th refund”: il che significa, in parole semplici, che le società
maltesi, dopo aver pagato le tasse societarie al 35% e distribuito i dividendi
ai soci, sono legittimate a richiedere un rimborso fiscale del 30% sul 35%
versato (quindi un aliquota finale del 5%) ricorrendone i requisiti. Il
rimborso è del 25% sul 35% versato (quindi un aliquota finale del 10%) su
royalties e altri diritti di proprietà intellettuale.
Questo presenta favorevoli
opportunità di pianificazione fiscale internazionale per:
- dividendi percepiti da
un'azienda in partecipazione (si pensi alle Holding di diritto maltese che
acquisiscano tutte le quote di una Srl italiana); a Malta non vi sono infatti “witholding taxes” sui dividendi;
- plusvalenze realizzate dalla
cessione di partecipazione (“capital
gains exemption infra companies groups”);
- reddito passivo (interessi,
canoni, royalties di brevetti e marchi, etc.).
Inoltre il sistema di imputazione
della tassazione a Malta è un sistema di imputazione integrale, secondo cui
l'imposta pagata dalla società funge come un credito agli azionisti quando le
distribuzioni sono fatte agli azionisti stessi. Imposta sulle società del 35% è
disponibile come credito agli azionisti dopo aver ricevuto dividendi da parte
della società (in altre parole, i dividendi ricevuti dagli azionisti non si
cumulano con altro reddito degli stessi azionisti e non
sono imponibili).
La definizione di società (e
quindi il relativo regime fiscale), inoltre, è stata ampliata per includere le
cd. “PEs” (maltese branches of overseas companies ovverso sedi maltesi di
società estere) istituite a Malta: le imprese, che pur non essendo residenti a
Malta, svolgono attività a Malta e a condizione che tali società sono comunque registrate
con le autorità fiscali locali.
Per maggiori informazioni sul Company Law e Corporate Tax maltesi, si rimanda al sito dell’MFSA (http://www.mfsa.com.mt/)
Esiste
una convenzione bilaterale contro le doppie imposizione tra l’Italia e Malta?
Si, Malta ha ratificato circa 70 convenzioni
bilaterali sulla doppia imposizione, tra cui la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica di Malta, per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Tale convenzione venne firmata
a La Valletta il 16 luglio 1981 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 174 del 24 giugno
1983) ed è entrata in vigore l'8 maggio 1985.
Esistono
tasse doganali da corrispondere per le spedizioni tra Italia e Malta?
No. Anche relativamente alla
giurisdizione maltese, i dazi alle frontiere da e verso tutti i Paesi UE sono
ormai un retaggio del passato. Anche a Malta, è previsto un sistema di
tassazione uniforme dei dazi per ciò che attiene alle importazioni da Paesi extra
UE.
Per ulteriori dettagli http://europa.eu/pol/cust/index_it.htm
Una
Ltd paga sempre le imposte a Malta?
Le
società che sono residenti e domiciliate a Malta sono tassabili a Malta per il
loro intero reddito globale. D'altra parte, le società che sono o domiciliate (ma
non residenti) a Malta o residenti (ma non domiciliate) a Malta sono tassabili gli
utili fatti a Malta e su qualsiasi reddito estero ricevuto a Malta. Le
plusvalenze di provenienza estera, invece, non sono imponibili a Malta, anche
se gli utili vengono ricevuti a Malta.
Ai
fini delle imposte sul reddito maltesi, una società è residente a Malta se è registrata
a Malta o in caso di esercizio del controllo e della gestione del business a
Malta. Sebbene il 'domicilio' societario non è esattamente definito nella relativa
legislazione maltese, esso è inteso essere il paese di incorporazione della società.
Pertanto, con esclusivo riguardo alla legislazione societaria maltese, una società
costituita a Malta è considerata residente e domiciliata a Malta. Mentre una
società costituita al di fuori Malta, ma che ha il suo controllo e gestione a
Malta sarà considerata come residente, ma non domiciliata a Malta.
La
situazione è leggermente diversa quando si guarda al diritto internazionale e
alle convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione. Trattati che si basano
sul modello di convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico). In conformità al modello di convenzione OCSE, una società
che è residente di due Stati contraenti in base alla legislazione interna di
tali stati, saranno considerati essere residenti nello stato in cui è situata la
sua sede di direzione effettiva (management).
Pertanto, anche se la legislazione nazionale maltese considera tutte le società
costituite a Malta essere residenti a Malta, sarebbe suggeribile considerare la
sede della direzione effettiva di tale entità per determinare in quale Stato
contraente la società può essere considerata residente.
Gli
amministratori di una Ltd maltese sono di per sé soggetti all’obbligo di
pagamento di contributi previdenziali minimi.
No, se gli amministratori non
percepiscono alcuna remunerazione non è previsto alcun obbligo di pagamento di contributi
previdenziali minimi.
E’
necessaria l’assunzione di dipendenti?
No. L’assunzione di personale è
certamente consentita ma non è affatto necessaria.