I principali tipi di società in Kenya sono i seguenti:
La Private Limited Company (assimilabile alla nostra S.r.l.) limita il diritto dei soci al trasferimento delle azioni, prevede un numero massimo di soci pari a cinquanta e vieta gli inviti alla pubblica sottoscrizione di azioni o obbligazioni della società. Le partecipazioni di una Ltd sono rappresentate da azioni.
La Public Limited Company prevede per i soci la libera trasferibilità delle azioni della società e non vieta gli inviti alla pubblica sottoscrizione di azioni o obbligazioni della società. I soci possono essere persone fisiche o altre società. Tale società è obbligata ad avere almeno due amministratori, uno dei quali deve essere una persona fisica.
La Limited Liability Partnership è una società di diritto con personalità giuridica distinta da quella dei suoi membri, il che la rende una scelta comune per molte società professionali. Per poter costituire una LLP ci vogliono almeno due soci.
Per le Private Limited Companies è previsto un capitale sociale nominale di KShs.100.000 diviso in 1.000 azioni ordinarie da KShs.100 ciascuna. Maggiore sarà il valore nominale del capitale sociale al momento dell’incorporazione, maggiori saranno le spese da pagare alla Camera di Commercio.
Certamente. Un soggetto non residente in Kenya può costituire (anche in forma unipersonale) una società in Kenya e detenere il 100% delle quote della stessa. Un soggetto non residente in Kenya può altresì essere amministratore unico di una società di diritto keniota.
L’identità dei soci può anche essere nascosta utilizzando il servizio di anonimato dei soci (nominee shareholder). In questo caso, il cliente sottoscriverà un trust agreement con una società partner che presta servizi fiduciari, la quale deterrà le azioni della società per conto del cliente (beneficial owner). Il cliente potrà revocare l’intestazione fiduciaria in qualsiasi momento.
No. L’assunzione di personale è rimessa alla libera valutazione degli amministratori della società.
Si, l’intera procedura di costituzione di una società in Kenya può essere gestita direttamente tramite il nostro ufficio di Milano, senza che il cliente si rechi fisicamente in Kenya.
No, non esiste alcun organo assimilabile al sindaco o al collegio sindacale. Mentre la società sarà assoggettata all’obbligo di revisione dei conti al superamento delle soglie rilevanti.
L’identità degli amministratori può essere protetta utilizzando il servizio di amministrazione fiduciaria (nominee director). In questo caso, il cliente sottoscriverà un trust agreement con un professionista locale fornito dallo Studio, il quale assumerà l’incarico di amministratore per conto del cliente (beneficial owner). Il cliente potrà revocare l’amministratore fiduciario in qualsiasi momento
Si, il 3 marzo 2016 è stata firmata una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra il Kenya e l’Italia ma deve ancora entrare in vigore.
Si. Le società costituite in Kenya sono trattate come residenti fiscali e quindi tassate secondo la legge keniota. Le società residenti sono tassabili in Kenya sui redditi maturati o derivati dal Kenya. Le società residenti con attività commerciali al di fuori del Kenya sono tassate anche sui redditi derivanti da attività commerciali al di fuori del Kenya.
L'aliquota di CIT per le società residenti, comprese le società controllate da società madri straniere, è del 30%. Il tasso di CIT per le succursali di società estere e PE è del 37,5%.
Una società italiana residente in Kenya ai fini fiscali pagherà l'IVA presentando la dichiarazione IVA online tramite iTax. Al momento della presentazione viene generato un E-slip che viene utilizzato per pagare fisicamente l'imposta presso le banche nominate dall'autorità fiscale del Kenya. La società può autorizzare la propria banca a pagare l'imposta attraverso un bonifico diretto sul conto del Commissario presso la Banca Centrale del Kenya.
Gli amministratori e gli azionisti di una società keniota non residenti in Kenya non hanno alcun obbligo di versare contributi previdenziali in Kenya.
Sì, una società keniota può essere costituita anche al solo scopo di operare in Italia. In questo caso, la società rimarrà soggetta al diritto societario keniota. Dal punto di vista fiscale, la società sarà soggetta a tassazione sia keniota che italiana. Questo perché, in virtù della sua costituzione in Kenya, la società ha la residenza fiscale keniota.
Sì, il fatto che la società sia costituita secondo il diritto keniota e abbia in Kenya la sede legale, non le impedisce di operare anche soltanto in Italia, al pari di una qualunque società italiana.
Assolutamente si. A tal fine sarà necessaria una delibera di aumento di capitale della società keniota da liberarsi tramite conferimento dell’immobile.