In Irlanda si
distinguono 4 diverse tipologie di società:
·
Ltd o
Private Limited Company
·
Plc o
Public Limited Company
·
LLP o
Limited Liability Partnership
·
Unlimited
Company
La Ltd è la forma societaria più utilizzata in
Irlanda, soprattutto dalle piccole e medie imprese. I soci di una Private
Limited Company possono essere sia persone fisiche che altre società e
le partecipazioni societarie sono rappresentate da azioni. Per la costituzione
di una Ltd in Irlanda è sufficiente la nomina di un amministratore,
non necessariamente residente in Irlanda.
Le aziende di
dimensioni più grandi preferiscono, invece, costituire le Plc (Public
Limited Company), che richiedono un capitale minimo iniziale di 50 mila
euro. Forma societaria paragonabile alla nostra S.p.A., la Plc richiede un solo
amministratore, anche non residente in Irlanda. Riguardo ai soci, anche in questo
caso, possono essere sia persone fisiche che altre società.
La LLP o Limited Liability Partnership è una società a responsabilità
limitata, le cui partecipazioni sono rappresentate da azioni e per la cui
costituzione sono richiesti almeno due soci. L’apertura di una LLP avviene
attraverso una scrittura privata, che non viene pubblicata presso il registro
delle imprese.
Altra caratteristica peculiare di questa forma societaria è la sua tassazione
per trasparenza; in particolare, i redditi prodotti dalla società vengono
tassati direttamente in capo ai soci e non sulla società. Il reddito di una
LLP, se costituita da due soci non fiscalmente residenti in Irlanda, verrà
dunque tassato nel l paese di residenza dei soci stessi e non in Irlanda.
La Unlimited Company, infine, è una tipologia di società simile alla società in nome collettivo italiana, ed è caratterizzata dal fatto che i soci rispondono per le obbligazioni sociali direttamente e illimitatamente con il loro patrimonio personale. Come per la LLP, anche la Unlimited Company è soggetta al regime fiscale per trasparenza.
Per quanto riguarda le Ltd o le LLP è sufficiente versare un capitale minimo di 1 Euro, mentre per quanto riguarda le Plc il capitale minimo è di 50.000 euro.
No, sia i soci che l’amministratore possono risiedere anche in un altro Paese.
Sì, qualora
l’amministratore di una società voglia proteggere la propria identità. Lo
studio è in grado di fornire amministratori residenti in Irlanda.
Il cliente potrà revocare in qualsiasi momento l’incarico all'amministratore fiduciario e può mantenere anche l’accesso e la gestione del conto corrente.
No, la legge irlandese non lo prevede. Tuttavia è obbligatoria la revisione dei conti al raggiungimento di alcune soglie stabilite.
L’annual
return è un elenco aggiornato dei soci che gli amministratori devono
presentare obbligatoriamente ogni anno presso il registro irlandese. In caso di
cessioni di azioni però è possibile, su richiesta di uno dei soci, depositare,
prima della data ultima di scadenza della consegna obbligatoria, un annual
return aggiornato. L’annual return non va confuso con il bilancio
d’esercizio.
In caso di
omesso deposito dell’annual return, la società potrà essere cancellata
dal registro delle imprese. La cancellazione può essere revocata, ma soltanto
dopo aver depositato la documentazione omessa tramite un procedimento di
c.d. restoration.
Sì,
l’operazione è possibile tramite un aumento del capitale della società.
Uno dei vantaggi di questa procedura è che, a differenza dell’Italia, non è
richiesta alcuna perizia giurata da parte di un esperto: il valore
dell’immobile, infatti, viene stabilito dall'amministratore. Il trasferimento
delle proprietà deve essere registrato tramite atto notarile in Italia.
Il
conferimento di un immobile a una società irlandese gode di un notevole
vantaggio fiscale riguardante l’imposta di registro, che viene pagata in
quota fissa e non in proporzione al valore dell’immobile come avviene in
Italia.
Certo. Per
farlo occorre predisporre una delibera di apertura di una sede secondaria, la
quale verrà depositata presso un notaio in Italia congiuntamente allo statuto e all'atto costitutivo della società.
La sede secondaria dovrà avere un rappresentante regolarmente registrato presso
il registro delle imprese italiano. Il bilancio annuale seguirà la normativa
irlandese, ma dovrà essere presentato anche al registro delle imprese italiano.
Lo studio è in grado di assistere i clienti in tutte le fasi di apertura di una
sede secondaria.
Certamente sì.
In questo caso la società resterà legalmente vincolata alla legislazione
irlandese, mentre potrà essere soggetta da un punto di vista fiscale alla
tassazione italiana.
Se non
residenti in Irlanda, gli amministratori e soci non sono tenuti a versare
alcuna contribuzione previdenziale in Italia.
Per la vendita
delle azioni è sufficiente sottoscrivere uno stock transfer form e
depositarlo presso il registro delle imprese irlandese, senza ricorrere all'intervento di un notaio.
·
Tempi
di costituzione, scioglimento e modifica molto rapidi rispetto alla
legislazione italiana;
·
non è
necessario specificare in dettaglio l’oggetto sociale;
·
possibilità
di nomina di soci e amministratori fiduciari;
·
possibilità
di conferire le azioni in un trust;
·
possibilità
di trasferire un immobile dall'Italia, senza perizia giurata e con imposta di
registro fissa;
·
accesso
al mercato irlandese,
Sì, esiste una
convenzione, entrata in vigore il 30 dicembre 1990, tra Governo Italiano e Irlanda
contro le doppie imposizioni (L. 5 novembre 1990, n. 329).
Per stabilire
dove paga le imposte sui redditi, occorre prima di tutto stabilire dove si
trova la residenza fiscale della società. Se una società con sede legale in
Irlanda di proprietà di soci italiani possiede l’amministrazione effettiva in
Italia, sarà soggetta alla fiscalità italiana e dovrà pagare l’IRES in Italia
per i redditi prodotti ovunque nel mondo.
Se, invece, la società viene amministrata in Irlanda, allora la tassazione che
sarà quella prevista dalla legge irlandese, mentre in Italia dovrà soltanto
pagare le imposte sui redditi eventualmente prodotti in Italia tramite una
stabile organizzazione.
Se la società
ha residenza fiscale in Italia, la società pagherà l’IVA come una società
italiana. Se, invece, la residenza fiscale è in Irlanda, la società verserà
l’IVA in Irlanda.
Se la società
opera nel pieno rispetto della legge, non esiste ragione per cui il fisco debba
contestare la costituzione di una società in Irlanda.
No, non è previsto
alcun obbligo. L’assunzione è a discrezione della società.
Per ulteriori
informazioni in merito alla costituzione di società in Irlanda contattaci al
numero +39 02 36 63 86 10