Aprire una società a Malta: quali
sono i principali tipi di società a Malta?
I principali tipi di società a Malta sono i seguenti:
·
Commercial Partnership(s).
La Ltd costituisce il tipo
societario equivalente della società a responsabilità limitata di diritto
italiano, con l’importante differenza che la partecipazione in una Ltd è
rappresentata da azioni e non da quote; mentre la Plc costituisce il tipo
societario equivalente della società per azioni di diritto italiano.
Sia le società, sia le altre
forme di partnership commerciali sono costituite a mezzo di un accordo tra gli
azionisti/soci e devono essere registrate presso il pubblico Registro delle
Imprese, che ha sede presso l’autorità competente (MFSA – Malta Financial
Services Authority).
La legge maltese applicabile in
materia di società distingue tra società (private) a responsabilità limitata
(Ltd) e società (pubbliche) per azioni (Plc). Una società privata è quella che,
nel suo documento costitutivo, limita i diritti di cessione delle azioni,
limita il numero dei suoi membri a cinquanta e vieta qualsiasi invito al
pubblico per la sottoscrizione di azioni o obbligazioni della società. Per
esclusione, una Plc è una società pubblica con le distinzioni (capitale minimo,
numero di Amministratori e soci, etc.) che seguono.
Costituire ed agire a mezzo di una
società a responsabilità limitata è uno dei modi che può essere scelto per condurre
un'attività commerciale. Un importante vantaggio della società a responsabilità
limitata è che la responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto e
non versato, ovvero la parte di capitale della società non pagato rispetto alle
azioni di ciascun socio. Questo può comprendesi meglio di seguito quando verrà
specificato il capitale minimo e confermato che una Limited maltese può
legittimante essere registrata anche versando inizialmente il 20% del capitale
sottoscritto (ad es. Tizo e Caio sono soci di una Limited maltese ed insieme
decidono di sottoscrivere un capitale di Euro 100.000 ma concordano di versare
inizialmente solo Euro 20.000 ed il restante capitale da essere versato in
corso d’opera. I soci inoltre sono anche liberi di concordare ed effettuare un
incremento di capitale).
Una Ltd può avere anche un solo
socio (persona fisica o persona giuridica) e un solo amministratore (conosciuta
come “Single Member” Limited).
In alternativa, si può scegliere
di registrare un’associazione/partenariato
(conosciute come partnership(s) che
possono dstinguersi in “partnerships en nom collectif” o “partnerships en commandite”), con almeno
un'altra persona.
Una partnership en commandite (o in accomandita) opera
in un nome di un partenariato e ha i propri obblighi garantiti dalla
responsabilità illimitata e solidale di uno o più partner, chiamati soci
accomandatari (general partners), e
la passività, limitata alla somma, se del caso, non pagato sul contributo, di
uno o più partner, chiamati soci accomandanti (limited partners). Almeno
uno dei soci accomandatari deve essere una persona fisica o una persona
giuridica garantita dalla responsabilità illimitata e solidale di uno o più dei
suoi membri. L'amministrazione e la rappresentanza della partnership in
accomandita è rappresentata dai soci accomandatari, e se l'atto costitutivo non
dispone diversamente, tale amministrazione e rappresentanza spetta a ciascun
socio accomandatario disgiuntamente. Un socio accomandante non può prendere
parte alla gestione di una partnrship in accomandita. Il capitale di una
società in accomandita può essere diviso in azioni. Ogni partnership in accomandita
registrata a Malta deve avere una sede legale a Malta. Il trattamento fiscale,
ai sensi della legge maltese applicabile in materia, di una partnership in
accomandita con capitale diviso in azioni sarà equiparato ad una società a responsabilità limitata ai fini dell'imposta
sul reddito.
Una partnership in nome
collettivo può essere costituita da due o più partner e opera sotto il nome di
partenariato che ha i propri obblighi garantiti dalla responsabilità illimitata
e solidale di tutti i partner. Ogni partnership in nome collettivo registrata a
Malta deve avere una sede legale a Malta. Il trattamento fiscale, ai sensi
della legge maltese applicabile in materia, di una partnership in nome
collettivo è trasparente ai fini fiscali e le parti dichiarano la loro quota di
profitto nel loro dichiarazioni dei redditi personali. L’imposta è quindi a
carico dei soci secondo le aliquote fiscali applicabili personalmente:
significa che vige il regime di tassazione per trasparenza ed una partnership
in nome collettivo non è tassata al livello societario ma soltanto al livello
dei soci. In altre parole, se due persone fisiche fiscalmente residenti in
Italia costituiscono una partnership di diritto maltese, quest’ultima non
pagherà alcuna imposta a Malta e i soci saranno assoggettati integralmente alla
tassazione italiana sulle persone fisiche.
In generale, Società (Ltd) e Partnerships sono persone giuridiche distinte dagli azionisti e le attività e passività delle società sono separati da quelli dei suoi azionisti, nonostante le differenze sopra descritte. Le Ltd e le Partnership costituiscono i tipi di società e associazione più diffusi a Malta.
E’ necessario specificare l’oggetto sociale nello statuto di una Ltd?
È necessario specificare
l’oggetto sociale di una società malse nel suo atto costitutivo. Tuttavia, la
società potrà svolgere qualsiasi altra attività ancillare e necessaria al raggiungimento
dei suoi scopi e come descritti nell’oggetto sociale del suo atto costitutivo.
Qual
è il numero minimo e massimo degli amministratori necessarie in una società?
Il numero minimo di
amministratori in una società privata (Ltd) è uno , mentre non vi è numero
massimo.
Il numero minimo di
amministratori in una società pubblica (Plc) è due, mentre non vi è numero
massimo.
Qual
è il numero minimo e massimo di soci/azionisti necessario in una società?
Una società privata (Ltd) può
avere un minimo di un azionista (“Single
Meber” Ltd) e un massimo di cinquanta soci.
Le aziende pubbliche (Plc) devono
avere almeno due azionisti. Non esiste un massimo numero di azionisti, nel caso
di aziende pubbliche.
Qual è
il capitale minimo per la costituzione di una società a Malta?
Il capitale sociale minimo di una
società privata (Ltd) è € 1.165 , di cui almeno il 20% (€ 240) deve essere
versato.
Il capitale sociale minimo di una
società pubblica (Plc) è € 46.588 , di cui almeno il 25% (€ 11.650) deve essere
versato.
In generale, il capitale sociale deve essere depositato in un conto bancario a nome della società costituenda. La ricevuta di deposito deve essere poi presentata al Registro delle Imprese di Malta come prova del deposito ai fini della costituzione societaria.
Posso
chiamare la società come voglio?
A meno che il nome scelto sia
uguale o molto simile al nome di una esistente o è un nome già precedentemente riservato,
i soci sono liberi di scegliere il nome che desiderano. È possibile riservare
il nome di una società presso il Registro delle Imprese, che tuttavia può
rifiutare di registrare un nome se è ritenuti offensivo o comunque indesiderato.
E’
possibile costituire una società a Malta senza spostarsi fisicamente
dall’Italia?
Certamente si. Non è necessario che
il cliente si rechi fisicamente a Malta, in quanto l’intera procedura di
costituzione di una società a Malta può essere gestita direttamente tramite il
nostro ufficio di Milano. Non è inoltro richiesto l’intervento di un notaio.
Una
persona non residente a Malta può costituire una società di diritto maltese?
Sì. La residenza a Malta non
costituisce un presupposto indefettibile ai fini della costituzione (anche in
forma unipersonale) di una società a Malta. Un soggetto non residente a Malta può
inoltre detenere perfino il 100% del capitale della stessa (anche in forma
unipersonale) una società a Malta nonché essere amministratore unico di una
società di diritto maltese.
E’
possibile schermare l’identità dei soci?
Ricorrendone presupposti e
requisiti, l’identità dei soci può anche essere nascosta utilizzando il servizio
di anonimato dei soci (nominee
shareholder). In tal caso, sarà sufficiente che il cliente sottoscriva un trust agreement con una società partner
che presta servizi fiduciari, la quale deterrà le azioni della società per
conto del cliente (beneficial owner).
Il cliente sarà libero di revocare l’intestazione fiduciaria in qualsiasi
momento.
E’
possibile nominare un amministratore fiduciario?
Anche per ciò che attiene all’identità
degli amministratori, ricorrendone presupposti e requisiti, è consentito
l’utilizzo del servizio di amministrazione fiduciaria (nominee director). In questo caso, il cliente sottoscriverà un
trust agreement con un professionista locale che lo Studio metterà a
disposizione, il quale assumerà l’incarico di amministratore per conto del
cliente (beneficial owner). Quest’ultimo
potrà revocare l’amministratore fiduciario in qualsiasi momento.
Esiste
l’obbligo di nominare un sindaco o un collegio sindacale?
A Malta non esiste alcun organo assimilabile al sindaco o al collegio sindacale. Mentre la società sarà assoggettata all’obbligo di revisione dei conti al momento di presentazione del bilancio societario annuale.
Una
società di diritto maltese può aprire un conto corrente fuori Malta?
Certamente si. Una società di
diritto Maltese può aprire un conto corrente ovunque essa ritenga opportuno.
E’
possibile l’apertura di una sede secondaria italiana di una società maltese?
Certamente si. Lo Studio assiste
da anni i propri clienti nell’apertura di sedi secondarie italiane di società di
diritto maltese, curando la predisposizione di tutta la documentazione
necessaria e tutti gli adempimenti.
E’
possibile costituire una Ltd per operare soltanto in Italia?
Sì, il fatto che la società sia costituita secondo il diritto maltese e abbia a Malta la sede legale, non le impedisce di operare anche (o soltanto) in Italia, al pari di una qualunque società italiana. La Ltd resterà, in linea generale, assoggettata alle più vantaggiose regole maltesi, per quanto riguarda il suo funzionamento. Tuttavia bisognerà valutare caso per caso: vige un Trattato sulla Doppia Imposizione tra Italia e Malta, secondo cui si instaura una “stabile organizzazione” (assoggettato alla giurisdizione italiana) nel caso di una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte le sue attività. Non instaurano tuttavia uno stabilimento permanente la presenza di magazzini o simili, in cui non vengano prese ed eseguite decisioni gestionali ed amministrative della società.