I principali tipi di società presso la
Repubblica Popolare Cinese sono i seguenti:
La WFOE costituisce il tipo societario
equivalente della società a responsabilità limitata di diritto italiano, con
l’importante differenza che la partecipazione in una WFOE è rappresentata dal
capitale registrato non suddiviso in quote od azioni ma dalla cifra e
percentuale assegnata a ciascun socio.
A differenza delle Joint Ventures, la WFOE
può avere un solo socio che agisce anche da amministratore unico (Executive
Director) e Legale Rappresentante (Legal Representative), le due
cariche massime della forma semplificata di corporate governance.
La Joint Venture è, invece, una società di
persone (fisiche o giuridiche) nella quale però la responsabilità dei soci è
limitata e le partecipazioni sono rappresentate da azioni. Per la costituzione
di una JV sono necessarie almeno una persona straniera, o comunque di
appartenenza alle regioni a statuto speciale cinese (Hong Kong & Macao) o a
Taiwan, e una locale. Lo statuto di una Joint Venture è in gran parte predisposto
sulla base di un iniziale accordo tra le parti in merito agli obiettivi e alla
gestione di massima della partnership (Joint Venture Agreement) e deve essere
depositato presso le autorità competenti prima della richiesta di ottenimento
della business license.
Ad oggi, le WFOE sono decisamente il
veicolo societario più diffuso grazie alla liberalizzazione della maggior parte
dei settori all'investimento da parte di soggetti stranieri, per tutti i
rimanenti sotto restrizioni in termini di equity in mano straniera o anche per
considerazioni commerciali in merito al coinvolgimento di una controparte
locale le Joint Venture restano l’alternativa principale. Meno utilizzato, a
causa della sua inefficienza fiscale e all'impossibilità di condurre attività
effettive e di compravendita oltre alla mera rappresentanza e partecipazione ad
eventi fieristici o incontri con fornitori e clienti, il Representative Office
non costituisce una vera e propria entità a se stante presso la giurisdizione
cinese, rimandando la propria esistenza alla validità della società estera da
cui è costituito.
Secondo recenti aggiornamenti della Company
Law cinese, per la costituzione di una WFOE o di una Joint Venture non è
richiesto alcun capitale minimo (i.e. il capitale sociale può essere anche 1
sterlina o 1 euro) anche se è sempre consigliabile considerare il capitale
sociale quale forma di finanziamento principe ed esentasse delle attività e
costi aziendali specialmente nel periodo di avviamento. È da considerare
infatti che il sistema valutario cinese non prevede libertà di elargizione di
prestiti societari o da parte degli amministratori essendo questi soggetti al
cosiddetto borrowing gap, ovvero un rapporto tra investimento totale, capitale
registrato e somme finanziabili in prestito come da tabella qui sotto:
Oggetto Sociale della WFOE |
Capitale minimo suggerito (RMB) |
Manufacturing WFOE |
600,000 – 2
million (USD90,000~280,000) |
Trading WFOE |
300,000+ (USD75,000~140,000) |
Consulting WFOE |
100,000~300,000
(USD15,000~50,000) |
F&B /
Hospitality WFOE |
500,000~1 million
(USD75,000~140,000) |
Hi-Tech WFOE (AI, Software) |
100,000~300,000
(USD15,000~50,000) |
E’ possibile costituire
una società in Cina senza spostarsi fisicamente dall'Italia?
Si, l’intera procedura di costituzione di
una società in Cina può essere gestita direttamente tramite il nostro ufficio
di Milano, senza che il cliente si rechi fisicamente in Cina, tuttavia è
necessario che un rappresentante legale della società neo-costituita di rechi
personalmente presso i principali Istituti di Credito cinesi ed internazionali
presso cui sarà necessario attivare i conti societari (Capital, RMB Basic,
Foreign Currency account). Lo stesso vale per eventuali incontri con le
autorità erariali, amministrative e per settori regolati (F&B, Financial
Services etc.).
Certamente. Un soggetto non residente in
Cina può costituire (anche in forma unipersonale) una WFOE e detenere il 100%
del capitale della stessa. Un soggetto non residente in Cina può altresì essere
amministratore unico di una società di diritto cinese. A differenza
dell’investimento tramite un veicolo societario (il cui estratto camerale in
forma completa e più’ aggiornata dovrà’ essere notarizzato e legalizzato presso
il network diplomatico cinese in Italia), per partecipazioni individuali non è
richiesta l’assistenza di un notaio.
Non richiamando il proprio ordinamento a
quello classico dei paesi Common Law, istituti quali il nominee shareholder
oppure di gestione delle quote societarie tramite fiduciarie non è ne’
riconosciuto ne’ espressamente vietato. In ogni caso, la procedura di
presentazione della richiesta di ottenimento della business license prevede
che venga presentata una mappa della compagine societaria, che permetta di
identificare i beneficiari ultimi sia per holding companies che per fiduciarie
e fondi d’investimento.
Le responsabilità tipiche dell’amministratore
e del legale rappresentante presso la giurisdizione cinese possono essere delegate
ad un professionista residente presso il paese utilizzando il servizio di
amministrazione fiduciaria (nominee director). In questo caso, il
cliente sottoscriverà un trust agreement con un professionista locale fornito
dallo Studio, il quale assumerà l’incarico di amministratore per conto del
cliente (beneficial owner). Il cliente potrà revocare l’amministratore
fiduciario in qualsiasi momento.
Sono altresì gestibili attraverso la nomina
di fiduciari altre due delle posizioni di responsabilità richieste dalla
disciplina societaria locale nonché dalla materia contabile e fiscale cinese,
ovvero:
- Supervisor, una sorta di sindaco in
grado di mantenere gli azionisti informati su eventuali rischi nella condotta
della compagine societaria senza alcun bisogno di avvisare preventivamente il management o Cda locale;
- Financial
Responsible Person=
figura molto simile al CFO o responsabile finanziario in grado di prendersi
cura delle comunicazioni a nome dell’azienda in linea diretta con le autorità
fiscali cinesi.
Sì, le attività aziendali non solo
influiranno la seconda parte della ragione sociale dell’azienda ma saranno
anche parte del primo set di informazioni da presentare alle autorità di
mercato.
Sono dunque richiesti tipi diversi di WFOE
e Joint Venture per diverse attività presso la giurisdizione cinese:
Una WFOE/JV commerciale (Trading WFOE/JV)
può importare i suoi beni e prodotti in Cina o esportarli dalla Cina nel resto
del mondo o semplicemente gestire il commercio domestico in Cina all'ingrosso e/o al dettaglio. In questo caso la modifica della natura fisica di tali beni
(imballaggio a parte) e’ ovviamente proibita per definizione dato che
qualificherebbe una vera e propria manifattura.
Un WFOE/JV di consulenza (Consulting
WFOE/JV) fornirà principalmente servizi e affronterà un processo di
costituzione più breve data la mancanza di ulteriori registrazioni presso le
autorità doganali e altri settori regolati.
Una WFOE/JV manifatturiera (Manufacturing
WFOE/JV) consente ai propri azionisti di attuare una catena di approvvigionamento
completa fatta di acquisto, lavorazione e commercio / vendita all'ingrosso di
prodotti finiti e pezzi di ricambio. Le WFOE/JV atte alla produzione in Cina
dovranno essere registrate e domiciliate presso parchi industriali o locali
adibiti all'uso industriale per l’ottenimento dei rapporti per l'approvazione
della valutazione di impatto ambientale o il deposito online dell'ispezione
antincendio come prerequisito per l’inizio delle loro attività.
Il collegio sindacale (Board of Supervisor)
è tipico delle joint ventures, data la necessità di tenere aggiornate due o più
compagini societarie dalle sensibilità differenti sulla gestione e sulla tenuta
in compliance del veicolo cui è assegnato. Per tutte le altre WFOE un Sindaco
monocratico sarà sufficiente ed è consigliabile l’utilizzo del servizio di
nomina dei nostri professionisti in loco data la vasta esperienza di gestione
di tale ruolo in aziende ad investimento estero. Tutte le società sono
assoggettata all'obbligo di revisione dei conti fin dalla chiusura del primo
anno fiscale dalla data di costituzione.
Assolutamente sì, anche se la gestione di
conti offshore per veicoli cinesi è complessa al punto daa renderli quasi
inutili per la gestione di transazioni internazionali e commerciali.
La Cina adotta un’interpretazione ferrea
delle transazioni commerciali in import/export con soggetti esteri, ciò a causa
del controllo che ancora vige sulla libera circolazione della valuta nazionale
e la convertibilità della stessa. Non è dunque possibile procedere all'acquisto di merci da parte del veicolo societario cinese quando queste non entrino nella giurisdizione fiscale (Cina continentale escluse Hong Kong, Macao e le Free
Trade Zones) tramite uno dei porti regolati dall'autorità doganale. Tale
divieto è facilmente implementato grazie alla politica di gestione allo
sportello bancario di qualsiasi transazione monetaria che abbia come
destinatario un conto corrente estero. La maggior parte sistemi di Home-banking,
infatti, permette solo transazioni domestiche e comunque destinate a
beneficiari residenti in Cina.
Assolutamente si. Lo Studio è in grado di
assistere i propri clienti nell'apertura di sedi secondarie italiane di società
di diritto cinese e di curare la predisposizione di tutta la documentazione
necessaria nonché gli adempimenti.
La totale assenza di operazioni e presenza
fisica di operatori presso la giurisdizione cinese a favore di attività gestite
altrove (Italia inclusa) potrebbe sicuramente destare sospetti in merito alla
ragione dell’investimento estero in Cina essendo la forma societaria della WFOE
o della JV solitamente dedicata ad investitori stranieri intenzionati a
regolare il proprio business in quella giurisdizione.
Non esiste alcun obbligo scritto per
l’assunzione di dipendenti anche se il dato è sicuramente incluso tra gli
indicatori di affidabilità per imprese operative, specialmente nel capo
import/export e commerciale. L’assunzione di personale è ovviamente rimessa
alla libera valutazione degli amministratori della società ma anche alle attività
del veicolo societario in campi altamente regolati (cosmesi, F&B, chimica
etc.). Ove fosse richiesto l’ottenimento di un permesso di soggiorno e lavoro
per dipendenti stranieri, l’azienda dovrà necessariamente presentare almeno un
dipendente locale registrato presso i vari fondi per la previdenza sociale
obbligatoria prima di procedere con tale richiesta.