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Serbia è diventata negli ultimi anni un partner sempre più rilevante per l’export italiano

Nel 2025, l’Italia e stata  il 3° fornitore della Serbia, con una quota di mercato del 6,6%, dato che riflette relazioni commerciali solide e in continua evoluzione.

Negli ultimi anni, la Serbia ha rafforzato il proprio ruolo come hub industriale nei Balcani, contesto in quale, le imprese italiane trovano spazio non solo come esportatori, ma anche come partner tecnologici e industriali.

Un mercato dinamico, vicino e strategico, che continua a offrire prospettive interessanti per chi guarda all’internazionalizzazione.

 CREAZIONE D’IMPRESA DA PARTE DI UN INVESTITORE STRANIERO

Un investitore straniero (soggetto giuridico straniero con sede all’estero, inclusa la succursale del soggetto giuridico registrata nella Repubblica di Serbia; cittadino straniero, a prescindere dalla residenza può costituire una società in Serbia in conformità con la Legge sull’impresa e la legge che disciplina gli investimenti.

Per quanto concerne gli investimenti, l’investitore straniero gode di pari dignità ed ha gli stessi diritti e obblighi di un investitore di nazionalità serba salvo che dalla Legge sugli investimenti o da altre leggi risulti diversamente.

FORME GIURIDICHE DELL’IMPRESA in Serbia

• Società in nome collettivo, in serbo “ortačko društvo“, abbreviato “o.d“ oppure “od“

• Società in accomandita semplice , società in accomandita semplice, in serbo “komanditno društvo“, abbreviato “k.d.“ oppure “kd“;

• Società a responsabilità limitata società a responsabilità limitata, in serbo “društvo s ograničenom odgovornošću“, abbreviato “d.o.o“ oppure “doo“

• Società per azioni in serbo “akcionarsko društvo“, abbreviato “a.d.“ oppure “ad“.

ESERCIZIO DI ATTIVITA’

• Un’impresa viene fondata a tempo determinato o indeterminato. L’impresa viene considerata fondata a tempo indeterminato salvo che dall’atto costitutivo o statuto, risulti diversamente.

• L’impresa ha un’attività principale, che viene registrata in conformità con la legge sulla registrazione e può inoltre svolgere qualsiasi altra attività, determinata o meno dall’atto costitutivo o statuto, purché tale attività non sia vietata dalla legge.

• Una legge speciale può incidere sulla registrazione o sull’esercizio di altre attività mediante l’emissione di previa autorizzazione, approvazione o di altro documento rilasciato da un’autorità competente.

 Oltre alla ragione sociale, l’impresa può inoltre utilizzare nella gestione aziendale la ragione sociale abbreviata, sotto le stesse condizioni. La ragione sociale abbreviata deve obbligatoriamente contenere il nome e la forma giuridica e va registrata in conformità con la legge sulla registrazione.

 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (PARTNERSHIP)

• La società in nome collettivo è un tipo società formata da due o più soci, persone fisiche o giuridiche, dove tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, mettendo a disposizione tutto il proprio patrimonio.

• Se l’accordo sulla costituzione della società o altro accordo tra le parti contiene una disposizione relativa alla limitazione della responsabilità dei soci nei confronti di terzi, tale disposizione non ha alcun effetto giuridico.

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La società in accomandita semplice è una società costituita da almeno due membri di cui almeno uno risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (membri accomandatari), e almeno uno che risponde delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota versata ovvero conferita (membri accomandanti).

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

• La società a responsabilità limitata è un tipo società in cui uno o più membri della società (persone fisiche e/o giuridiche) conferiscono quote nel capitale sociale.

I soci non sono responsabili per le obbligazioni sociali, salvo il caso di un sopruso delle norme sulla responsabilità limitata.

• I soci della società a responsabilità limitata possono regolare liberamente i propri rapporti ed i rapporti con la società, a meno che la legge non disponga diversamente.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

• Il capitale sociale della società a responsabilità limitata ammonta minimo a 100 rsd, se una legge speciale non prevede un ammontare più alto del capitale sociale per le società che svolgono determinate attività.

• Le quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata possono essere conferite in denaro o beni in natura e sono espressi in dinari. Le quote conferite in beni possono consistere in cose o diritti.

• Le quote di partecipazione conferite alla società a responsabilità limitata non devono obbligatoriamente avere lo stesso valore.

• Le quote monetarie e le quote in beni devono essere versate, ovvero conferite nel termine previsto dall’atto costitutivo e tale termine non può essere maggiore a cinque anni dalla data della stipula dell’atto costitutivo.

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

• La società può distribuire gli utili ai propri soci esclusivamente seguendo le disposizioni dell’atto costitutivo e in conformità con le disposizioni della legge sui limiti di pagamento.

• Nell’atto costitutivo può essere stabilito che la distribuzione degli utili non avviene in proporzione alle quote societarie dei soci.

SOCIETA’ PER AZIONI

• La società per azioni è una società il cui capitale sociale è suddiviso in azioni appartenenti a uno o più azionisti i quali non sono responsabili per le obbligazioni sociali, salvo nel caso di un sopruso delle norme sulla responsabilità limitata. Una società per azioni è responsabile per le obbligazioni con tutto il proprio patrimonio.

• Gli azionisti che fondano la società firmano l’atto costitutivo e il primo statuto dell’impresa.

• L’atto costitutivo della società per azioni non è modificabile. 

• Lo statuto disciplina la gestione della società e altre questioni in conformità con la legge. Lo statuto con successive modifiche e integrazioni viene adottato dall’assemblea con una maggioranza semplice di tutti gli azionisti aventi diritto di voto, a meno che una maggioranza più elevata non sia prevista dallo statuto. Il primo statuto viene adottato dagli azionisti che fondano l’impresa.

SUCCURSALE

• La succursale della società è un’unità organizzativa separata della società, attraverso la quale l’impresa opera in conformità con la legge.

• La succursale di una società estera è un’unità organizzativa separata della società, attraverso la quale l’impresa opera sul territorio della Repubblica di Serbia in conformità con la legge.

• La succursale non dispone di una personalità giuridica distinta e agisce in atti giuridici in nome e per conto della società.

• L’impresa ha una responsabilità illimitata per le obbligazioni verso terzi derivanti dalle attività della propria succursale.

• La succursale viene istituita con una delibera dell’assemblea, o soci, o accomandatari, se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente.

• La succursale può essere registrata in conformità con la legge sulla registrazione, mentre la registrazione della succursale diventa obbligatoria nel caso di un’impresa serba con un rappresentante diverso dal rappresentante della società, in tutti i casi in cui tali condizioni sono previste da una legge speciale come requisiti necessari per esercitare l’attività e nel caso di succursali di imprese estere.

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA ESTERA

•  L’ufficio di rappresentanza di una società estera rappresenta una sua unità organizzativa separata che può eseguire attività preliminari e preparatorie al fine di concludere un negozio giuridico di quella società.

•  L’ufficio di rappresentanza non ha personalità giuridica e può solo concludere le questioni legali relative alla propria attività in corso. L’impresa estera è responsabile per le obbligazioni a terzi relative alle attività della propria succursale.

•  L’ufficio di rappresentanza viene formato con una delibera dell’organo competente dell’impresa estera

•  L’ufficio di rappresentanza viene obbligatoriamente registrato in conformità con la legge sulla registrazione. La documentazione richiesta e le spese di registrazione:

PERMESSI SPECIALI

Leggi speciali, come condizione per la registrazione e l’esercizio di determinate attività, prevedono delle previe autorizzazioni/permessi o approvazioni delle autorità competenti.

L’impresa che intende registrare come attività principale un’attività che può essere svolta solo sulla base della previa approvazione/autorizzazione o permesso dell’autorità competente, è tenuta a consegnare tale approvazione in sede di deposito della domanda di iscrizione nel Registro (ad es. produzione, trasporto, distribuzione, trattamento e stoccaggio di sostanze pericolose e nocive per la salute umana e l’ambiente, attività delle banche e delle compagnie assicurative).