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In linea generale, tutte le attività commerciali svolte nel territorio libico sono disciplinate dal Codice Commerciale Libico n. (23) del 2010, tuttora in vigore, nonché dalle relative risoluzioni regolamentari emanate dal Ministero dell’Economia. In particolare, la Risoluzione n. (207) del 2012 disciplina la partecipazione di soggetti stranieri in società joint venture, filiali e uffici di rappresentanza in Libia.

Ai sensi della Risoluzione n. (207) del 2012, alle società straniere è consentito stabilire una presenza in Libia attraverso le seguenti forme giuridiche:

  • società joint venture, sia nella forma di società per azioni sia di società a responsabilità limitata;
  • filiali; oppure
  • uffici di rappresentanza.

Ciascuna delle strutture sopra indicate è soggetta a specifici requisiti legali, documentazione dedicata e commissioni applicabili.

Requisiti legali per la registrazione di una società in joint venture nello Stato della Libia

Registrazione della società in joint venture:

Per quanto riguarda la costituzione di una società in joint venture in Libia, si riporta di seguito un riepilogo delle principali disposizioni:

  1. Una joint venture può essere costituita da una o più società libiche e straniere, oppure da libici o stranieri (persone fisiche).
  2. Nel caso in cui i soci fondatori siano una società straniera e persone fisiche libiche, il numero minimo dei soci fondatori non deve essere inferiore a sei individui; la quota di ciascun socio non deve superare il 10% del capitale sociale, ad eccezione del sesto socio che deve contribuire con l’1% del capitale della società, oppure la partecipazione può essere suddivisa in parti uguali.
  3. Il socio libico (sia esso una società o una persona fisica) deve detenere almeno il 51% del capitale sociale.
  4. Il capitale sociale minimo autorizzato è pari a 1.000.000 di dinari libici (L.D.), e tale capitale sottoscritto deve essere depositato presso una banca commerciale libica locale all’avvio del processo di costituzione.
  5. Il capitale deve essere versato congiuntamente dal socio straniero e dal socio libico, rispettivamente nelle percentuali del 49% e del 51%.
  6. Tuttavia, il 30% di tale capitale può essere prelevato dal conto bancario congiunto dopo il completamento del processo di costituzione.
  7. La costituzione di joint venture non è consentita nei seguenti settori: commercio al dettaglio e all’ingrosso, importazione ed esportazione, agenzie commerciali o marittime.

TIMING

A causa di cambiamenti nella gestione dell’Autorità di registrazione delle società, il processo di incorporazione richiede generalmente da 4 a 6 settimane, a partire dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria da entrambe le parti e dal deposito del capitale richiesto su un conto bancario congiunto aperto per la joint venture.

Requisiti di registrazione di una filiale (branch office)

Documenti richiesti dalla società straniera:

Delibera del Consiglio di Amministrazione (Board Resolution), contenente quanto segue (verrà fornita una bozza):

  • L’intenzione di costituire una filiale in Libia;
  • Il nome da attribuire alla filiale;
  • Il tipo di attività che la filiale svolgerà;
  • La dichiarazione di immissione del capitale iniziale (requisito minimo: 250.000 dinari libici – LYD);
  • I nominativi del rappresentante legale della filiale (direttore della filiale e vicedirettore della filiale – almeno uno dei due deve essere di nazionalità libica);
  • L’intenzione di aprire un conto bancario presso una delle banche operative in Libia;
  • I nominativi dei firmatari del conto bancario;
  • La dichiarazione che la società è responsabile della preparazione e del deposito dei bilanci annuali della filiale;
  • La nomina della Alkoun Registration Company locale per il completamento del processo di registrazione della filiale
  • La delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere legalizzata presso il Consolato libico nel Paese di origine della società madre che registra la filiale.

Inoltre, devono essere presentati i seguenti documenti, anch’essi legalizzati presso il Consolato libico nel Paese di origine della società madre:

i. Estratto del Registro delle Imprese della società madre – valido;
ii. Un minimo di 3 certificati di esperienza;
iii. Atto costitutivo e Statuto della società madre;
iv. Gli ultimi 3 bilanci certificati della società madre.

Questa panoramica prova a fornire un quadro esplicativo più ampio del contesto normativo applicabile agli investimenti stranieri in Libia. Poiché un’analisi più dettagliata richiederebbe un approfondimento basato sugli specifici obiettivi commerciali, il nostro team potrà fornire ulteriori chiarimenti o organizzare un incontro di approfondimento.