Il Ministero delle Finanze cinese, insieme all’Amministrazione Statale delle Tasse (SAT) e al Ministero del Commercio, ha introdotto il 27 giugno 2025 una politica di credito d’imposta che amplia gli incentivi fiscali per gli investitori esteri che reinvestono in Cina gli utili distribuiti dalle imprese cinesi.
La nuova Circolare introduce un meccanismo
sostanziale di credito d’imposta, valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre
2028. La misura consente ai reinvestimenti idonei degli investitori esteri di
beneficiare di una riduzione fiscale, liberando risorse per la crescita e
l’innovazione. Questa iniziativa elimina precedenti barriere e incoraggia
investimenti esteri in settori coerenti con gli obiettivi di modernizzazione
della Cina.
Gli investitori esteri qualificati possono
differire la ritenuta standard del 10% sui dividendi se tali dividendi vengono
reinvestiti direttamente in Cina. L’imposta diventa esigibile solo al momento
del ritiro o recupero dell’investimento.
Oltre al differimento, i reinvestimenti
idonei effettuati da imprese straniere durante il periodo di applicazione
possono ora beneficiare di un credito d’imposta pari al 10% dell’importo
reinvestito. I crediti non utilizzati possono essere riportati in avanti e
utilizzati per compensare imposte future. Questa politica non si limita a
posticipare un pagamento, ma riduce attivamente il carico fiscale complessivo.
• Fonte degli utili e periodo di
applicazione: solo le distribuzioni effettive di dividendi da imprese residenti
cinesi verso investitori esteri tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028
sono idonee.
• Tipi di reinvestimento ammessi: aumento del capitale, costituzione di nuove
imprese, acquisizione di partecipazioni da terzi (escluse società quotate salvo
casi strategici).
• Restrizioni settoriali: la società target deve operare in un settore incluso
nel Catalogo delle Industrie che incoraggiano l’Investimento Estero.
• Periodo minimo di detenzione: almeno 5 anni (60 mesi). In caso di ritiro
anticipato il credito viene ridotto e gli importi utilizzati in eccesso devono
essere rimborsati con interessi.
• Flusso diretto dei fondi: i pagamenti devono essere effettuati senza
intermediari, direttamente dalla società distributrice alla società target o al
venditore.
1. Presentazione domanda tramite la
piattaforma unificata MOFCOM.
2. Revisione da parte delle autorità locali.
3. Approvazione congiunta da parte di commercio, finanza e fisco provinciali.
4. Emissione del Modulo di Conferma del Reinvestimento.
5. Trasferimento modulo all’investitore estero.
6. Trattamento fiscale: la società distributrice non applica ritenuta sugli
utili reinvestiti; i crediti possono compensare futuri redditi imponibili.
Nota: in caso di ritiro entro 5 anni, eventuali crediti utilizzati in eccesso
devono essere restituiti con interessi.
Gli incentivi fiscali consentono di
differire la ritenuta sui profitti reinvestiti, mantenendo capitali in Cina per
la crescita. La misura mira inoltre a rafforzare la fiducia degli investitori e
stimolare reinvestimenti nei settori strategici, come tecnologie verdi e
intelligenza artificiale. È necessario mantenere documentazione completa per
garantire la conformità fiscale.