Image for Nuovo credito d’imposta per gli investitori esteri che reinvestono utili in Cina

Il Ministero delle Finanze cinese, insieme all’Amministrazione Statale delle Tasse (SAT) e al Ministero del Commercio, ha introdotto il 27 giugno 2025 una politica di credito d’imposta che amplia gli incentivi fiscali per gli investitori esteri che reinvestono in Cina gli utili distribuiti dalle imprese cinesi.

In cosa consiste il nuovo credito d’imposta sul reinvestimento per gli investitori esteri

La nuova Circolare introduce un meccanismo sostanziale di credito d’imposta, valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. La misura consente ai reinvestimenti idonei degli investitori esteri di beneficiare di una riduzione fiscale, liberando risorse per la crescita e l’innovazione. Questa iniziativa elimina precedenti barriere e incoraggia investimenti esteri in settori coerenti con gli obiettivi di modernizzazione della Cina.

Circolare 102 – politica di differimento fiscale (ancora valida)

Gli investitori esteri qualificati possono differire la ritenuta standard del 10% sui dividendi se tali dividendi vengono reinvestiti direttamente in Cina. L’imposta diventa esigibile solo al momento del ritiro o recupero dell’investimento.

Circolare 2025-2 – il nuovo incentivo del credito d’imposta del 10%

Oltre al differimento, i reinvestimenti idonei effettuati da imprese straniere durante il periodo di applicazione possono ora beneficiare di un credito d’imposta pari al 10% dell’importo reinvestito. I crediti non utilizzati possono essere riportati in avanti e utilizzati per compensare imposte future. Questa politica non si limita a posticipare un pagamento, ma riduce attivamente il carico fiscale complessivo.

Criteri di idoneità al credito d’imposta per gli investitori esteri

• Fonte degli utili e periodo di applicazione: solo le distribuzioni effettive di dividendi da imprese residenti cinesi verso investitori esteri tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028 sono idonee.
• Tipi di reinvestimento ammessi: aumento del capitale, costituzione di nuove imprese, acquisizione di partecipazioni da terzi (escluse società quotate salvo casi strategici).
• Restrizioni settoriali: la società target deve operare in un settore incluso nel Catalogo delle Industrie che incoraggiano l’Investimento Estero.
• Periodo minimo di detenzione: almeno 5 anni (60 mesi). In caso di ritiro anticipato il credito viene ridotto e gli importi utilizzati in eccesso devono essere rimborsati con interessi.
• Flusso diretto dei fondi: i pagamenti devono essere effettuati senza intermediari, direttamente dalla società distributrice alla società target o al venditore.

Procedura di richiesta e conformità

1. Presentazione domanda tramite la piattaforma unificata MOFCOM.
2. Revisione da parte delle autorità locali.
3. Approvazione congiunta da parte di commercio, finanza e fisco provinciali.
4. Emissione del Modulo di Conferma del Reinvestimento.
5. Trasferimento modulo all’investitore estero.
6. Trattamento fiscale: la società distributrice non applica ritenuta sugli utili reinvestiti; i crediti possono compensare futuri redditi imponibili.

Nota: in caso di ritiro entro 5 anni, eventuali crediti utilizzati in eccesso devono essere restituiti con interessi.

Implicazioni strategiche per gli investitori esteri

Gli incentivi fiscali consentono di differire la ritenuta sui profitti reinvestiti, mantenendo capitali in Cina per la crescita. La misura mira inoltre a rafforzare la fiducia degli investitori e stimolare reinvestimenti nei settori strategici, come tecnologie verdi e intelligenza artificiale. È necessario mantenere documentazione completa per garantire la conformità fiscale.