Come scritto con riferimento alle
altre società del Regno Unito, l’imposta sul reddito delle società (Corporation tax) è pari al 20% degli
utili siano essi distribuiti o meno. In caso di distribuzione dei dividendi,
essi saranno nuovamente tassati dal paese di residenza dell’azionista. Inoltre,
nel Regno Unito non esiste un’imposta simile all’IRAP.
Con specifico riferimento alla
SLP, qualora essa non generasse reddito all’interno proveniente dal Regno
Unito, vigerebbe il regime di tassazione per trasparenza (i.e. una SLP non è
tassata al livello societario ma soltanto al livello dei soci). In altre
parole, se due persone fisiche fiscalmente non residenti nel Regno Unito
costituiscono una SLP, quest’ultima non pagherà alcuna imposta nel Regno Unito
e i soci saranno assoggettati integralmente alla tassazione sulle persone
fisiche nel paese di residenza.
L’aliquota standard IVA attualmente vigente nel Regno Unito è il 20%.
Per maggiori informazioni
sulla Corporation Tax, si rimanda al sito dell’HM Revenue &
Customs https://www.gov.uk/corporation-tax
Si, la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito approvata
in Italia con L. 5 novembre 1990, n. 329 ed entrata in vigore il 30 dicembre
1990. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/11/15/090G0368/sg
No, i dazi alle frontiere tra
tutti i Paesi UE sono ormai un retaggio del passato. Inoltre, è previsto un
sistema di tassazione uniforme dei dazi per ciò che attiene alle importazioni
da Paesi extra UE. Per ulteriori dettagli http://europa.eu/pol/cust/index_it.htm
Per stabilire in quale paese la
società deve pagare l’imposta sul reddito occorre innanzi tutto stabilire il
luogo della residenza fiscale della società stessa. In linea generale, si può
affermare che la società possiede la residenza nello Stato in cui si trova la
sede della sua direzione effettiva o l’oggetto principale dell’attività. Pertanto,
una SLP formata da soci italiani, con sede legale nel Regno Unito ma
amministrata effettivamente in Italia, viene considerata fiscalmente residente
in Italia. Conseguenza è che la SLP amministrata in Italia è soggetta
all’IRES come una S.r.l. italiana sui redditi ovunque prodotti nel mondo (c.d.
principio del reddito mondiale). Tuttavia, nel caso in cui la società fosse
effettivamente amministrata nel Regno Unito, essa sarebbe assoggettata alla corporation tax. In quest’ultimo caso la
società stessa pagherebbe in Italia le imposte soltanto per i redditi prodotti
nel Paese (c.d. principio della fonte).