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A quale tassazione è soggetta una SLP?

Come scritto con riferimento alle altre società del Regno Unito, l’imposta sul reddito delle società (Corporation tax) è pari al 20% degli utili siano essi distribuiti o meno. In caso di distribuzione dei dividendi, essi saranno nuovamente tassati dal paese di residenza dell’azionista. Inoltre, nel Regno Unito non esiste un’imposta simile all’IRAP.

Con specifico riferimento alla SLP, qualora essa non generasse reddito all’interno proveniente dal Regno Unito, vigerebbe il regime di tassazione per trasparenza (i.e. una SLP non è tassata al livello societario ma soltanto al livello dei soci). In altre parole, se due persone fisiche fiscalmente non residenti nel Regno Unito costituiscono una SLP, quest’ultima non pagherà alcuna imposta nel Regno Unito e i soci saranno assoggettati integralmente alla tassazione sulle persone fisiche nel paese di residenza.

L’aliquota standard IVA attualmente vigente nel Regno Unito è il 20%.

Per maggiori informazioni sulla Corporation Tax, si rimanda al sito dell’HM Revenue & Customs

https://www.gov.uk/corporation-tax

Esiste una convenzione bilaterale contro le doppie imposizione tra l’Italia e il Regno Unito?

Si, la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito approvata in Italia con L. 5 novembre 1990, n. 329 ed entrata in vigore il 30 dicembre 1990. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/11/15/090G0368/sg

Esistono tasse doganali da corrispondere per le spedizioni tra Italia e Regno Unito?

No, i dazi alle frontiere tra tutti i Paesi UE sono ormai un retaggio del passato. Inoltre, è previsto un sistema di tassazione uniforme dei dazi per ciò che attiene alle importazioni da Paesi extra UE. Per ulteriori dettagli http://europa.eu/pol/cust/index_it.htm

Una Ltd paga sempre le imposte nel Regno Unito?

Per stabilire in quale paese la società deve pagare l’imposta sul reddito occorre innanzi tutto stabilire il luogo della residenza fiscale della società stessa. In linea generale, si può affermare che la società possiede la residenza nello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva o l’oggetto principale dell’attività. Pertanto, una SLP formata da soci italiani, con sede legale nel Regno Unito ma amministrata effettivamente in Italia, viene considerata fiscalmente residente in Italia. Conseguenza è che la SLP amministrata in Italia è soggetta all’IRES come una S.r.l. italiana sui redditi ovunque prodotti nel mondo (c.d. principio del reddito mondiale). Tuttavia, nel caso in cui la società fosse effettivamente amministrata nel Regno Unito, essa sarebbe assoggettata alla corporation tax. In quest’ultimo caso la società stessa pagherebbe in Italia le imposte soltanto per i redditi prodotti nel Paese (c.d. principio della fonte).