I principali tipi di società in Romania sono i seguenti:
Le tipologie più frequenti di società sono la SRL e la SA.
La SRL è simile alla S.r.l. italiana ed è il tipo di società più diffuso in Romania tra le società di piccole e medie dimensioni. I membri di una SRL sono chiamati “soci” e possono essere sia persone fisiche che giuridiche. E’ prevista la possibilità che vi sia un unico socio. Per costituire una SRL è necessario nominare almeno un amministratore che abbia alternativamente poteri pieni o limitati. L’amministratore può anche essere un socio e non è necessario questo sia residente in Romania.
Una tipologia maggiormente diffusa in Romania tra le società di più elevate dimensioni è la SA. Comparabile alla S.p.A. italiana, la SA deve essere costituita da almeno due membri, chiamati “azionisti”, che possono alternativamente essere persone fisiche o persone giuridiche. L’assemblea è l’organo più importante della SA con potere deliberativo e decisionale. La SA può essere amministrata da un unico amministratore o da un consiglio di amministrazione, se la società ha adottato il sistema di amministrazione tradizionale, ovvero da un consiglio di gestione ed un organo di supervisione se la società aderisce al sistema dualistico. Gli amministratori e gli azionisti non devono necessariamente essere residenti in Romania.
Per la costituzione di una SRL è richiesto un capitale minimo pari a 200 RON, mentre per la SA è richiesto un capitale minimo di 90.000 RON, per la SCA un capitale di 50.000 RON. Per la SNC e la SCS non sono richieste soglie minime di capitale.
Costituire una società in Romania richiede in media di tre giorni.
Certamente. Un soggetto non residente in Romania può costituire (anche in forma unipersonale) una società in Romania e detenere il 100% del capitale della stessa.
No, non è possibile. La legge 129/2019 prevede che il beneficiario ultimo debba dichiarare la propria identità alla data della costituzione della società e successivamente ogni anno.
No. L’assunzione di personale è rimessa alla libera valutazione degli amministratori della società.
Si, l’intera procedura di costituzione di una società in Romania può essere gestita direttamente tramite il nostro ufficio di Milano, senza che il cliente si rechi fisicamente in Romania. Sarà necessario l’intervento di un notaio ma tipicamente solo con riferimento alle dichiarazioni dei soci e degli amministratori relative alla costituzione ed al beneficiario ultimo. Talvolta alcune banche richiedono che il rappresentante della società si rechi personalmente in Romania per la sola apertura del conto corrente bancario.
In Romania, la legge richiede che al superamento di determinate soglie la società conferisca l’incarico della revisione ad un revisore unico ovvero ad un collegio sindacale, a seconda dei casi.
L’identità degli amministratori può essere protetta utilizzando il servizio di amministrazione fiduciaria (nominee director). In questo caso, il cliente sottoscriverà un trust agreement con un professionista locale indicato dallo Studio, il quale assumerà l’incarico di amministratore per conto del cliente (beneficial owner). Il cliente potrà revocare l’amministratore fiduciario in qualsiasi momento.
Una società di diritto rumeno può aprire un conto corrente in un paese diverso dalla Romania, a seconda delle richieste del cliente.
Si, in data 25 aprile 2015 è stata stipulata una convenzione tra Italia e Romania al fine di evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmato.
Al fine di determinare la tassazione sul reddito prodotto, è necessario stabilire in quale paese i profitti della società vengono prodotti. Se tutti i profitti derivano da un’attività svolta permanentemente in Italia, la società sarà soggetta alla tassazione italiana e dovrà pagare l’IRES in Italia.
Qualora, dall’altro lato, parte dei profitti fossero generati in Romania, la tassazione sul reddito prodotto sarà determinata sulla base della legge rumena, mentre saranno dovute le imposte sulla base della legge italiana solo per quella parte dei profitti generati in Italia.
Se la sede legale è in Italia, la società sarà tenuta a versare l’IVA quale società di diritto italiano. Se, al contrario, la sede leale della società fosse in Romania, questa sarà tenuta al pagamento dell’IVA quale società di diritto rumeno.
Se non residenti in Romania, gli amministratori non saranno soggetti all’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali in Romania.
Assolutamente si. A tal fine, la sede secondaria dev’essere registrata alla Camera di Commercio italiana e, successivamente, presso la Camera di Commercio rumena. Lo studio è in grado di assistere i propri clienti nell’apertura di sedi secondarie italiane di società di diritto rumeno e di curare la predisposizione di tutta la documentazione necessaria nonché gli ulteriori adempimenti.
Assolutamente si. A tal fine sarà necessaria una delibera di aumento di capitale della società rumena da liberarsi tramite conferimento dell’immobile. Il valore catastale del bene viene solitamente determinato dai soci, anche se vi sono casi in cui l’intervento di un perito esperto si renda necessario.
Fintanto che la società operi nel pieno rispetto della legge applicabile, non vi sarà alcuna ragione affinché le autorità fiscali italiane possano ostacolare la costituzione di una società in Romania.